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Regole sullo stato di disoccupazione

Nota informativa redatta dal Servizio Politiche Lavoro, per saperne di più su come si acquisisce, si conserva, si perde lo stato di disoccupazione a tutt'oggi

Dal 30 gennaio 2003 è stato soppresso il libretto di lavoro.

Inoltre non è più necessario essere preventivamente iscritti presso il Centro per l’Impiego per essere avviati al lavoro.

Rimane necessario il passaggio presso il Centro per l’Impiego per chi si volesse iscrivere alle liste di mobilità e alle liste della legge 68/99 (disabili, orfani o coniugi di superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati).

Lo stato di disoccupazione è riconosciuto esclusivamente a chi, privo di lavoro, si presenta al competente Centro per l’Impiego, e dichiara (utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio) l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, oltre all’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.

Ha diritto ad essere riconosciuto come disoccupato anche chi percepisce un reddito da lavoro non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Il reddito minimo annuale escluso da imposizione è fissato dall’anno 2007 in € 8000 lordi per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilato, € 4800 lordi per lavoro autonomo. Per i lavoratori disabili il limite di reddito varia annualmente: per il 2009 il limite di reddito è di € 11.394,00 , per il 2010 è pari a € 11.462,00, per il 2011 è pari a € 11.645,79, mentre per il 2012 è pari a € 11.940,00, per il 2013 è pari a € 12.230,00

Ogni Centro per l’Impiego serve determinati comuni. Per poter rendere la dichiarazione di immediata disponibilità è necessario avere il domicilio in uno dei comuni serviti dal Centro.

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità.

Coloro che non presenteranno la dichiarazione di immediata disponibilità non potranno avere lo stato di disoccupazione.

E’ necessario rendere la dichiarazione di immediata disponibilità per percepire l’indennità di disoccupazione.

Il Centro per l’impiego potrà convocare per colloqui di orientamento ed offrire i seguenti interventi personalizzati:

  • proposta di inserimento lavorativo
  • proposta di formazione e/o di riqualificazione professionale
  • altra misura che favorisca l’integrazione professionale. 

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE:

  1. Si calcola in mesi commerciali (cioè mesi di 30 giorni) e non più in giorni. I periodi fino a 15 giorni all’interno di un unico mese non si contano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero (per es. se in un mese lavoro 15 giorni o meno di 15 giorni,  maturo tutto il mese di disoccupazione. Se invece lavoro 16 o più giorni, l’intero mese non sarà calcolato ai fini dell’anzianità di disoccupazione)
  2. Si conserva rispettando gli impegni assunti con il Centro per l’impiego e può essere mantenuto anche lavorando, a condizione che tale attività lavorativa non produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (*).
  3. Viene sospeso (quindi non si perde,  ma non aumenta né diminuisce) nel caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani; per giovani si intende la fascia di età compresa fra i  18 e 25 anni se diplomati, 29 se con diploma universitario di laurea). Se il reddito non supera la soglia minima soggetta a imposizione (*), prevale la regola della conservazione (punto 2).
  4. Si perde:    
    • se si percepisce un reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. In caso di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani), si applica la regola della sospensione di cui al punto c.
    • se non ci si presenta, salvo casi di giustificato motivo (malattia, infortunio, servizio di leva, stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria, casi di limitazione per legge della mobilità personale),  alle convocazioni del Centro per l’Impiego. In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi due mesi.
    • se si rifiuta, senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro (vedi sotto) a tempo pieno ed indeterminato o determinato con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani). In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi. Non si perde se il luogo di lavoro dista più di 50 km dal domicilio (o più di 15 km se non è raggiungibile con mezzi pubblici) ovvero è raggiungibile in un tempo superiore all’ora utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.
    • Se, a seguito di avviamento a selezione presso le Pubbliche
      Amministrazioni (cd. “aste”), non ci si presenta alla prova di idoneità o si rifiuta l’assunzione, in entrambi i casi senza giustificato motivo. In tali casi non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi.

    La perdita dello stato di disoccupazione (casi 2-3-4) è resa nota all’interessato dalla Provincia mensilmente, mediante l’inserimento in appositi elenchi consultabili  presso l’ufficio accoglienza dei Centri per l’impiego e presso il sito ww.lavoro.provincia.modena.it con modalità idonee a garantire la dovuta riservatezza. E’ possibile presentare comprovati e giustificati motivi entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi sopra indicati.

  5. Quando è congrua un’offerta di lavoro?    
    • Se la persona è disoccupata è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità del lavoratore e  la cui retribuzione non sia inferiore del 10% rispetto a quella  percepita prima di diventare disoccupato (15% dopo sei mesi di disoccupazione).
    • Se  la persona è inoccupata (cioè non ha mai lavorato prima) è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità espresse dal lavoratore o attinente alla formazione professionale.

NOTE
(*)
Il reddito minimo annuale escluso da imposizione è fissato per l’anno 2006 in € 7.500 lordi per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilato, € 4.500 lordi per lavoro autonomo. Per il 2007 i limiti per il lavoro dipendente sono stati portati a  € 8.000 lordi mentre per il lavoro autonomo a € 4.800 lordi. Per i lavoratori disabili il limite di reddito varia annualmente: per il 2009 il limite di reddito è di € 11.394,00, per il 2010 è pari a € 11.462,00, per il 2011 è pari a € 11.645,79, mentre per il 2012 è pari a € 11.940,00 , per il 2013 è pari a € 12.230,00


Normativa contenuta nel  decreto legislativo 21.04.2000 n. 181, ”Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro” (entrato in vigore il  19.07.2000 e modificato dal decreto legislativo 297 del 19.12.2002) e negli indirizzi regionali operativi approvati con delibera della Giunta Regionale n. 810 del 05.05.2003 e modificati con delibera n. 901 del 10.05.2004.

Documentazione allegata

Allegati

Regole sullo stato di disoccupazione
Versioni scaricabili
Regole_statodisocc_agg 2011.doc (33Kb)Regole_statodisocc_agg 2011.pdf (23Kb)
Ufficio di riferimento
ufficio: ·› Area Welfare locale
··› Servizio Politiche del Lavoro
Proprietà dell'articolo
data di creazione: lunedì 10 maggio 2010
data di modifica: giovedì 17 gennaio 2013