Dal 30 gennaio 2003 è stato soppresso il libretto di lavoro.
Inoltre non è più necessario essere preventivamente iscritti presso il Centro per l’Impiego per essere avviati al lavoro.
Rimane necessario il passaggio presso il Centro per l’Impiego per chi si volesse iscrivere alle liste di mobilità e alle liste della legge 68/99 (disabili, orfani o coniugi di superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati).
Lo stato di disoccupazione è riconosciuto esclusivamente a chi, privo di lavoro, si presenta al competente Centro per l’Impiego, e dichiara (utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio) l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, oltre all’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.
Ha diritto ad essere riconosciuto come disoccupato anche chi percepisce un reddito da lavoro non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Il reddito minimo annuale escluso da imposizione è fissato dall’anno 2007 in € 8000 lordi per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilato, € 4800 lordi per lavoro autonomo. Per i lavoratori disabili il limite di reddito varia annualmente: per il 2009 il limite di reddito è di € 11.394,00 , per il 2010 è pari a € 11.462,00, per il 2011 è pari a € 11.645,79, mentre per il 2012 è pari a € 11.940,00, per il 2013 è pari a € 12.230,00
Ogni Centro per l’Impiego serve determinati comuni. Per poter rendere la dichiarazione di immediata disponibilità è necessario avere il domicilio in uno dei comuni serviti dal Centro.
Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità.
Coloro che non presenteranno la dichiarazione di immediata disponibilità non potranno avere lo stato di disoccupazione.
E’ necessario rendere la dichiarazione di immediata disponibilità per percepire l’indennità di disoccupazione.
Il Centro per l’impiego potrà convocare per colloqui di orientamento ed offrire i seguenti interventi personalizzati:
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE:
La perdita dello stato di disoccupazione (casi 2-3-4) è resa nota all’interessato dalla Provincia mensilmente, mediante l’inserimento in appositi elenchi consultabili presso l’ufficio accoglienza dei Centri per l’impiego e presso il sito ww.lavoro.provincia.modena.it con modalità idonee a garantire la dovuta riservatezza. E’ possibile presentare comprovati e giustificati motivi entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi sopra indicati.
NOTE
(*)
Il reddito minimo annuale escluso da imposizione è fissato per l’anno 2006 in € 7.500 lordi per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilato, € 4.500 lordi per lavoro autonomo. Per il 2007 i limiti per il lavoro dipendente sono stati portati a € 8.000 lordi mentre per il lavoro autonomo a € 4.800 lordi. Per i lavoratori disabili il limite di reddito varia annualmente: per il 2009 il limite di reddito è di € 11.394,00, per il 2010 è pari a € 11.462,00, per il 2011 è pari a € 11.645,79, mentre per il 2012 è pari a € 11.940,00 , per il 2013 è pari a € 12.230,00
Normativa contenuta nel decreto legislativo 21.04.2000 n. 181, ”Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro” (entrato in vigore il 19.07.2000 e modificato dal decreto legislativo 297 del 19.12.2002) e negli indirizzi regionali operativi approvati con delibera della Giunta Regionale n. 810 del 05.05.2003 e modificati con delibera n. 901 del 10.05.2004.
Regole sullo stato di disoccupazione Versioni scaricabili |
| ufficio: |
·› Area Welfare locale ··› Servizio Politiche del Lavoro |
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| data di creazione: | lunedì 10 maggio 2010 |
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| data di modifica: | giovedì 17 gennaio 2013 |