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Dal 30 gennaio 2003 è
stato soppresso il libretto di lavoro.
Inoltre
non è più necessario essere preventivamente
iscritti presso il Centro per l’Impiego per essere avviati al lavoro.
Rimane necessario il
passaggio presso il Centro per l’Impiego per chi si volesse iscrivere
alle liste di mobilità e alle
liste della legge 68/99 (disabili, orfani o coniugi di superstiti
di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità
riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati).
Lo stato di
disoccupazione
è riconosciuto esclusivamente a chi, privo di lavoro, si presenta
al competente Centro per l’Impiego, e dichiara (utilizzando
l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio) l’immediata disponibilità
allo svolgimento di un’attività lavorativa, oltre all’eventuale
attività lavorativa precedentemente svolta.
Ha diritto ad essere
riconosciuto come disoccupato anche chi percepisce un reddito da
lavoro non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione .
Il reddito minimo annuale escluso da
imposizione è fissato dall’anno 2007
in € 8000 lordi per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso
assimilato, € 4800 lordi per lavoro autonomo. Per i lavoratori disabili
il limite di reddito varia annualmente: per il 2009 il limite di reddito
è di € 11.394,00 mentre per il 2010 è pari a € 11.462,00.
Ogni Centro per l’Impiego serve determinati comuni. Per
poter rendere la dichiarazione di immediata disponibilità
è necessario avere il domicilio in uno dei comuni serviti
dal Centro.
Lo stato di disoccupazione decorre
dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata
disponibilità.
Coloro che non presenteranno la dichiarazione di
immediata disponibilità non potranno avere lo stato di disoccupazione.
E’
necessario rendere la dichiarazione di immediata disponibilità per
percepire l’indennità di disoccupazione.
n
Se la persona è inoccupata
(cioè non ha mai lavorato prima) è congrua l’offerta che rispetta le
disponibilità espresse dal lavoratore o attinente alla formazione
professionale.
(*)
Il reddito minimo
annuale escluso da imposizione è fissato per l’anno 2006 in €
7.500 lordi per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso
assimilato, € 4.500 lordi per lavoro autonomo. Per il 2007 i limiti per
il lavoro dipendente sono stati portati a € 8.000 lordi mentre per
il lavoro autonomo a € 4.800 lordi.Per
i lavoratori disabili il limite di reddito varia annualmente: per il
2009 il limite di reddito è di € 11.394,00 mentre per il 2010
è pari a € 11.462,00.
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Normativa contenuta nel decreto legislativo 21.04.2000 n. 181,
”Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”
(entrato in vigore il 19.07.2000 e modificato dal decreto legislativo
297 del 19.12.2002) e negli indirizzi regionali operativi approvati con
delibera della Giunta Regionale n. 810 del 05.05.2003 e modificati con
delibera n. 901 del 10.05.2004. |